Il Digital Product Passport è un'iniziativa dell'Unione Europea pensata per aumentare la trasparenza e la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato europeo. Ma cosa succede per i prodotti provenienti da paesi terzi?
Analizziamo i punti presenti nella documentazione della UE.
Punto 63: Conformità dei prodotti importati e passaporto digitale
Questo punto sottolinea l'importanza di garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi rispettino le normative europee, incluso l'obbligo del Digital Product Passport (DPP).
- Conformità: Gli importatori sono responsabili di verificare che i prodotti importati siano conformi al regolamento e agli atti delegati, ovvero che rispettino i requisiti di progettazione ecocompatibile e dispongano del DPP.
- Documentazione: Gli importatori devono conservare la documentazione relativa alla conformità del prodotto, come la marcatura CE e i documenti redatti dal fabbricante.
- Controlli delle autorità: Le autorità nazionali competenti possono richiedere in qualsiasi momento di ispezionare i prodotti e la documentazione correlata.
- Passaporto digitale: Gli importatori devono assicurarsi che i prodotti importati dispongano di un DPP, laddove previsto dalla normativa.
Implicazioni per le aziende:
- Maggiore responsabilità: Gli importatori assumono una responsabilità diretta sulla conformità dei prodotti che immettono sul mercato europeo.
- Controlli più rigorosi: Le autorità competenti potranno effettuare controlli più frequenti e approfonditi sui prodotti importati.
- Adeguamento ai requisiti del DPP: Le aziende dovranno adeguarsi ai requisiti del DPP per i prodotti importati, garantendo la tracciabilità e la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Punto 64: Obbligo di identificazione dell'importatore
Questo punto specifica gli obblighi degli importatori in termini di identificazione e tracciabilità.
- Identificazione: Gli importatori devono indicare in modo chiaro il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i contatti sui prodotti importati.
- Deroghe: Sono previste alcune deroghe a questo obbligo, ad esempio nel caso di prodotti di piccole dimensioni o quando l'apposizione delle informazioni danneggerebbe il prodotto.
- Obiettivo: L'obiettivo è garantire la tracciabilità dei prodotti e facilitare i controlli da parte delle autorità competenti.
Implicazioni per le aziende:
- Trasparenza: Le aziende devono essere trasparenti riguardo alla loro identità e ai loro contatti.
- Etichettatura: I prodotti importati devono essere adeguatamente etichettati con le informazioni richieste.
- Facilitazione dei controlli: L'indicazione chiara dell'importatore facilita i controlli da parte delle autorità competenti in caso di problemi legati al prodotto.
In sintesi:
Entrambi i punti sottolineano l'importanza della responsabilità degli importatori nell'assicurare la conformità dei prodotti immessi sul mercato europeo e la necessità di garantire la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento. Le aziende che importano prodotti nell'UE devono essere preparate a rispettare questi obblighi per evitare sanzioni e garantire la competitività dei loro prodotti sul mercato europeo.
Punti originari della normativa riguardante i prodotti non UE.
Punto (63) - Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato siano conformi a tali requisiti e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori debbano assicurare, ove applicabile, che tali prodotti dispongano di un passaporto digitale di prodotto.
Punto (64) - Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, l’indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati. Dovrebbero essere previste deroghe ove le dimensioni del prodotto non consentano di indicare tali informazioni o nel caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il nome e l’indirizzo sul prodotto o ancora nel caso in cui il prodotto sia troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.
Altri articoli sul Digital Product Passport alla mia pagina personale corradofacchini
Author: Corrado Facchini
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