DEV Community

Corrado Facchini
Corrado Facchini

Posted on

Prodotti non UE per il Digital Product Passport?

Il Digital Product Passport è un'iniziativa dell'Unione Europea pensata per aumentare la trasparenza e la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato europeo. Ma cosa succede per i prodotti provenienti da paesi terzi?

Analizziamo i punti presenti nella documentazione della UE.

Punto 63: Conformità dei prodotti importati e passaporto digitale

Questo punto sottolinea l'importanza di garantire che i prodotti provenienti da paesi terzi rispettino le normative europee, incluso l'obbligo del Digital Product Passport (DPP).

  • Conformità: Gli importatori sono responsabili di verificare che i prodotti importati siano conformi al regolamento e agli atti delegati, ovvero che rispettino i requisiti di progettazione ecocompatibile e dispongano del DPP.
  • Documentazione: Gli importatori devono conservare la documentazione relativa alla conformità del prodotto, come la marcatura CE e i documenti redatti dal fabbricante.
  • Controlli delle autorità: Le autorità nazionali competenti possono richiedere in qualsiasi momento di ispezionare i prodotti e la documentazione correlata.
  • Passaporto digitale: Gli importatori devono assicurarsi che i prodotti importati dispongano di un DPP, laddove previsto dalla normativa.

Implicazioni per le aziende:

  • Maggiore responsabilità: Gli importatori assumono una responsabilità diretta sulla conformità dei prodotti che immettono sul mercato europeo.
  • Controlli più rigorosi: Le autorità competenti potranno effettuare controlli più frequenti e approfonditi sui prodotti importati.
  • Adeguamento ai requisiti del DPP: Le aziende dovranno adeguarsi ai requisiti del DPP per i prodotti importati, garantendo la tracciabilità e la trasparenza lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Punto 64: Obbligo di identificazione dell'importatore

Questo punto specifica gli obblighi degli importatori in termini di identificazione e tracciabilità.

  • Identificazione: Gli importatori devono indicare in modo chiaro il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i contatti sui prodotti importati.
  • Deroghe: Sono previste alcune deroghe a questo obbligo, ad esempio nel caso di prodotti di piccole dimensioni o quando l'apposizione delle informazioni danneggerebbe il prodotto.
  • Obiettivo: L'obiettivo è garantire la tracciabilità dei prodotti e facilitare i controlli da parte delle autorità competenti.

Implicazioni per le aziende:

  • Trasparenza: Le aziende devono essere trasparenti riguardo alla loro identità e ai loro contatti.
  • Etichettatura: I prodotti importati devono essere adeguatamente etichettati con le informazioni richieste.
  • Facilitazione dei controlli: L'indicazione chiara dell'importatore facilita i controlli da parte delle autorità competenti in caso di problemi legati al prodotto.

In sintesi:
Entrambi i punti sottolineano l'importanza della responsabilità degli importatori nell'assicurare la conformità dei prodotti immessi sul mercato europeo e la necessità di garantire la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento. Le aziende che importano prodotti nell'UE devono essere preparate a rispettare questi obblighi per evitare sanzioni e garantire la competitività dei loro prodotti sul mercato europeo.


Punti originari della normativa riguardante i prodotti non UE.

Documentazione

Punto (63) - Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare che i prodotti provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo, siano essi importati come prodotti, componenti o prodotti intermedi. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È opportuno pertanto prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti da essi immessi sul mercato siano conformi a tali requisiti e che la marcatura CE e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori debbano assicurare, ove applicabile, che tali prodotti dispongano di un passaporto digitale di prodotto.
Punto (64) - Al momento dell'immissione di un prodotto sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, l’indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati. Dovrebbero essere previste deroghe ove le dimensioni del prodotto non consentano di indicare tali informazioni o nel caso in cui l’importatore sarebbe costretto ad aprire l’imballaggio per apporre il nome e l’indirizzo sul prodotto o ancora nel caso in cui il prodotto sia troppo piccolo per potervi apporre tali informazioni.




Altri articoli sul Digital Product Passport alla mia pagina personale corradofacchini


Author: Corrado Facchini

About me: https://www.linkedin.com/in/corrado-facchini-8948553b/

Per consulenza o qualsiasi domanda o correzione, contattatemi.


Top comments (0)